STRESS “LAVORO- CORRELATO”: vera tutela per il lavoratore o fine del mobbing?
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L'art, 28 comma 1 del D.Lgs. n° 81/08 ( Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che “ La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi”.
La norma contiene un richiamo esplicito (in gergo dicesi “rinvio recettizio”) ad una fonte esterna, individuata in un accordo europeo dell'8.10.04, che si occupa di un particolare tipo di rischio lavorativo, definito – ovviamente con terminologia mutuata dalla medicina - “stress lavoro- correlato”.
Questo rinvio introduce quindi nell'ordinamento italiano una fonte – di formazione negoziale in quanto trattasi appunto di accordo “europeo” ossia intervenuto fra soggetti di rilevanza comunitaria, poi vedremo chi e come – con la funzione di specificare un rischio lavorativo ritenuto evidentemente meritevole di particolare attenzione: il legislatore ha infatti collocato i rischi da stress “lavoro- correlato” fra i rischi definiti espressamente “particolari”.
Anche in cosa consista la particolarità del rischio da stress “lavoro- correlato” emergerà da questa breve trattazione.
L'accordo in parola è stato recepito in Italia – secondo quanto stabilito dall'accordo europeo stesso che quindi, usando un famoso brocardo “se la canta e se la suona” - con accordo interconfederale 9.6.08 fra le organizzazioni dei datori di lavoro e i tre sindacati concertativi. In esso è riportata la traduzione autentica e giuridicamente valida dell'accordo europeo.
La sola lettura piana del testo è di per sé fonte di divertimento, se non si trattasse di argomento serissimo. L'art. 1 infatti esordisce affermando che “lo stress lavoro- correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori”. E' vero, non è uno scherzo.
Tale “preoccupazione” (e quando a livello europeo sorgono preoccupazioni è lecito preoccuparsi) ha indotto le parti sociali (sempre loro) ad introdurre la questione nel programma di Dialogo Sociale 2003- 2005 (si tenga conto che l'accordo europeo era del 2004, mentre il recepimento in Italia è del 2008, quindi nel frattempo la discussione fra le parti sociali dovrebbe essersi esaurita, ma evidentemente alle nostre parti sociali è sfuggito).
Il Dialogo Sociale, come ormai chi si occupa di lavoro dovrebbe sapere, è l'evoluzione in peggio della concertazione: si discute dei problemi del lavoro e poi si risolvono cercando di far meno danno possibile ai profitti delle imprese.
In questo ambito, come vedremo, i dialoghi sullo stress “lavoro- correlato”, potrebbero riservare interessanti sorprese.
Rimandando l'analisi dettagliata dell'accordo ad altra sede, merita richiamare alcuni passaggi significativi.
All'art.2 (finalità) comma 2, si afferma che obiettivo dell'accordo non è quello di attribuire la responsabilità dello stress all'individuo ma di offrire a datori di lavoro e lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro- correlato.
Al comma 3, ancora più chiaramente, si dice che “le parti sociali europee, riconoscendo che le molestie e la violenza sul posto di lavoro sono potenziali fattori di stress lavoro- correlato, verificheranno nel programma di lavoro del Dialogo Sociale 2003- 2005, la possibilità di negoziare uno specifico accordo su tali temi. Pertanto il presente accordo non concerne la violenza, le molestie e lo stress post- traumatico”.
La traduzione della norma citata è evidente: ne parleremo ma non risolveremo il problema, ma soprattutto che nessuno si azzardi a coinvolgere la problematica dello stress lavoro- correlato con il dramma delle condizioni di lavoro degradanti, con lo sfruttamento e la demoralizzazione dei lavoratori, con gli abusi e con tutto ciò che è contra legem. L'accordo non ne parla né ne vuole parlare.
Ma allora, di cosa stiamo parlando? L'impressione è che le parti sociali europee (più precisamente CES, ossia i sindacati europei, UNICE, la confindustria, UEAPME, artigiani, e CEEP, partecipate) abbiano steso un cordone sanitario attorno ai luoghi di lavoro in maniera da impedire il proliferare delle vertenze per stress lavorativo e circoscriverle a quei casi – appunto la violenza, le molestie e i traumi – ove vi è una correlazione diretta fra stress ed evento vietato. Prima vittima di questo modo di ragionare è la personalità morale del lavoratore – tutelata dalla Costituzione e dall'art. 2087 c.c. - che è pregiudicata non solo dai casi di violazione di norme penali (come appunto in presenza di violenza, molestia o trauma) ma anche - e forse soprattutto - dal sistema stesso di produzione (prima fordista e ora...post fordista) che aliena l'individuo e lo espone al rischio dello stress e con esso a gravi conseguenze sociali quali le diverse forme di dipendenza (droga, alcool, gioco) spingendolo verso condizioni sempre più border- line fino all'autoannullamento o al suicidio (più raramente alla presa di coscienza e alla reazione, magari militante).
L'art. 3 – che è un condensato di psicologia produttivistica - definisce lo stress lavoro- correlato come l'inadeguatezza di taluni a rispondere alle richieste e alle aspettative riposte in loro. Evidenzia come l'individuo sia in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, ma che non tutti reagiscono alla stessa maniera (Lapalisse, tanto per cambiare). Sottolinea come lo stress generato fuori dall'ambiente di lavoro posso influire sull'efficienza del lavoratore (ma il contrario, ossia che lo stress lavorativo influenzi sicuramente le condizioni di vita fuori dall'ambiente di lavoro nemmeno viene considerato). Infine individua nel contenuto del lavoro, nella sua gestione, nell'ambiente e nella comunicazione possibili fonti di stress.
L'art. 4 segnala alcuni campanelli d'allarme che, lungi dal costituire condizioni patologiche dell'ambiente di lavoro sarebbero invece sintomo di stress...dei lavoratori: assenteismo, notevole rotazione (!), conflitti interpersonali, lamentele. Dunque chi non accetta le condizioni è stressato, chi non si adegua è stressato. Avendo così individuato la fonte occorrerà intervenire per prevenire, eliminare o ridurre il problema. Quindi, via i disturbatori.
In sintesi l'approccio al problema del disagio lavorativo (o più correttamente dell'alienazione) è totalmente produttivistico e psicologico, con una marcata individualizzazione della procedura sia di monitoraggio del problema che di intervento successivo, che si configura come una vera e propria cura nei confronti del lavoratore malato di stress.
In conclusione il datore di lavoro che farà un buon piano anti-stress sarà al riparo da qualunque vertenza, avendo in precedenza detto...che c'era quel rischio e ciò col beneplacito dei sindacati concertativi (e probabilmente sotto l'egida degli Enti Paritetici veri cavalli di troia del neocorporativismo).
Il passo verso la certificazione anticipata della sicurezza del luogo di lavoro è breve!
L'inserimento di quest'accordo europeo – sottoscritto fra organismi privi di qualunque legittimazione democratica quali sono appunto le organizzazioni transnazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro – introduce nel nostro ordinamento un ulteriore strumento di sopraffazione della coscienza di classe dei lavoratori, mentre i datori di lavoro la loro coscienza di classe la mantengono ben salda e altrettanto efficacemente portano avanti la lotta di classe.
Con invidiabili risultati anche in tempo di crisi. Almeno in Italia.
Alessio Ariotto, Retelegale Torino
La norma contiene un richiamo esplicito (in gergo dicesi “rinvio recettizio”) ad una fonte esterna, individuata in un accordo europeo dell'8.10.04, che si occupa di un particolare tipo di rischio lavorativo, definito – ovviamente con terminologia mutuata dalla medicina - “stress lavoro- correlato”.
Questo rinvio introduce quindi nell'ordinamento italiano una fonte – di formazione negoziale in quanto trattasi appunto di accordo “europeo” ossia intervenuto fra soggetti di rilevanza comunitaria, poi vedremo chi e come – con la funzione di specificare un rischio lavorativo ritenuto evidentemente meritevole di particolare attenzione: il legislatore ha infatti collocato i rischi da stress “lavoro- correlato” fra i rischi definiti espressamente “particolari”.
Anche in cosa consista la particolarità del rischio da stress “lavoro- correlato” emergerà da questa breve trattazione.
L'accordo in parola è stato recepito in Italia – secondo quanto stabilito dall'accordo europeo stesso che quindi, usando un famoso brocardo “se la canta e se la suona” - con accordo interconfederale 9.6.08 fra le organizzazioni dei datori di lavoro e i tre sindacati concertativi. In esso è riportata la traduzione autentica e giuridicamente valida dell'accordo europeo.
La sola lettura piana del testo è di per sé fonte di divertimento, se non si trattasse di argomento serissimo. L'art. 1 infatti esordisce affermando che “lo stress lavoro- correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori”. E' vero, non è uno scherzo.
Tale “preoccupazione” (e quando a livello europeo sorgono preoccupazioni è lecito preoccuparsi) ha indotto le parti sociali (sempre loro) ad introdurre la questione nel programma di Dialogo Sociale 2003- 2005 (si tenga conto che l'accordo europeo era del 2004, mentre il recepimento in Italia è del 2008, quindi nel frattempo la discussione fra le parti sociali dovrebbe essersi esaurita, ma evidentemente alle nostre parti sociali è sfuggito).
Il Dialogo Sociale, come ormai chi si occupa di lavoro dovrebbe sapere, è l'evoluzione in peggio della concertazione: si discute dei problemi del lavoro e poi si risolvono cercando di far meno danno possibile ai profitti delle imprese.
In questo ambito, come vedremo, i dialoghi sullo stress “lavoro- correlato”, potrebbero riservare interessanti sorprese.
Rimandando l'analisi dettagliata dell'accordo ad altra sede, merita richiamare alcuni passaggi significativi.
All'art.2 (finalità) comma 2, si afferma che obiettivo dell'accordo non è quello di attribuire la responsabilità dello stress all'individuo ma di offrire a datori di lavoro e lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro- correlato.
Al comma 3, ancora più chiaramente, si dice che “le parti sociali europee, riconoscendo che le molestie e la violenza sul posto di lavoro sono potenziali fattori di stress lavoro- correlato, verificheranno nel programma di lavoro del Dialogo Sociale 2003- 2005, la possibilità di negoziare uno specifico accordo su tali temi. Pertanto il presente accordo non concerne la violenza, le molestie e lo stress post- traumatico”.
La traduzione della norma citata è evidente: ne parleremo ma non risolveremo il problema, ma soprattutto che nessuno si azzardi a coinvolgere la problematica dello stress lavoro- correlato con il dramma delle condizioni di lavoro degradanti, con lo sfruttamento e la demoralizzazione dei lavoratori, con gli abusi e con tutto ciò che è contra legem. L'accordo non ne parla né ne vuole parlare.
Ma allora, di cosa stiamo parlando? L'impressione è che le parti sociali europee (più precisamente CES, ossia i sindacati europei, UNICE, la confindustria, UEAPME, artigiani, e CEEP, partecipate) abbiano steso un cordone sanitario attorno ai luoghi di lavoro in maniera da impedire il proliferare delle vertenze per stress lavorativo e circoscriverle a quei casi – appunto la violenza, le molestie e i traumi – ove vi è una correlazione diretta fra stress ed evento vietato. Prima vittima di questo modo di ragionare è la personalità morale del lavoratore – tutelata dalla Costituzione e dall'art. 2087 c.c. - che è pregiudicata non solo dai casi di violazione di norme penali (come appunto in presenza di violenza, molestia o trauma) ma anche - e forse soprattutto - dal sistema stesso di produzione (prima fordista e ora...post fordista) che aliena l'individuo e lo espone al rischio dello stress e con esso a gravi conseguenze sociali quali le diverse forme di dipendenza (droga, alcool, gioco) spingendolo verso condizioni sempre più border- line fino all'autoannullamento o al suicidio (più raramente alla presa di coscienza e alla reazione, magari militante).
L'art. 3 – che è un condensato di psicologia produttivistica - definisce lo stress lavoro- correlato come l'inadeguatezza di taluni a rispondere alle richieste e alle aspettative riposte in loro. Evidenzia come l'individuo sia in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, ma che non tutti reagiscono alla stessa maniera (Lapalisse, tanto per cambiare). Sottolinea come lo stress generato fuori dall'ambiente di lavoro posso influire sull'efficienza del lavoratore (ma il contrario, ossia che lo stress lavorativo influenzi sicuramente le condizioni di vita fuori dall'ambiente di lavoro nemmeno viene considerato). Infine individua nel contenuto del lavoro, nella sua gestione, nell'ambiente e nella comunicazione possibili fonti di stress.
L'art. 4 segnala alcuni campanelli d'allarme che, lungi dal costituire condizioni patologiche dell'ambiente di lavoro sarebbero invece sintomo di stress...dei lavoratori: assenteismo, notevole rotazione (!), conflitti interpersonali, lamentele. Dunque chi non accetta le condizioni è stressato, chi non si adegua è stressato. Avendo così individuato la fonte occorrerà intervenire per prevenire, eliminare o ridurre il problema. Quindi, via i disturbatori.
In sintesi l'approccio al problema del disagio lavorativo (o più correttamente dell'alienazione) è totalmente produttivistico e psicologico, con una marcata individualizzazione della procedura sia di monitoraggio del problema che di intervento successivo, che si configura come una vera e propria cura nei confronti del lavoratore malato di stress.
In conclusione il datore di lavoro che farà un buon piano anti-stress sarà al riparo da qualunque vertenza, avendo in precedenza detto...che c'era quel rischio e ciò col beneplacito dei sindacati concertativi (e probabilmente sotto l'egida degli Enti Paritetici veri cavalli di troia del neocorporativismo).
Il passo verso la certificazione anticipata della sicurezza del luogo di lavoro è breve!
L'inserimento di quest'accordo europeo – sottoscritto fra organismi privi di qualunque legittimazione democratica quali sono appunto le organizzazioni transnazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro – introduce nel nostro ordinamento un ulteriore strumento di sopraffazione della coscienza di classe dei lavoratori, mentre i datori di lavoro la loro coscienza di classe la mantengono ben salda e altrettanto efficacemente portano avanti la lotta di classe.
Con invidiabili risultati anche in tempo di crisi. Almeno in Italia.
Alessio Ariotto, Retelegale Torino
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mercoledì 16 dicembre 2009
Città di Torino - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA
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CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 01729/012) esecutiva dal 1 novembre 2004. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 novembre 2009 (mecc. 2008 06725/012) esecutiva dal 23 novembre 2009.
INDICE
Premessa
TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)
Articolo 1 - Composizione - Durata
Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa
Articolo 3 - Compensi
Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa
TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale
TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUANTO SOTTOPOSTI A PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE
Articolo 6 - Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione
Articolo 7 - Emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione
Articolo 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento
Articolo 9 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità
Articolo 10 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato
Articolo 11 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi
Articolo 12 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio di custodia
TITOLO IV - REQUISITI ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI O SOCIO SANITARI CITTADINI
Articolo 13 - Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione
Articolo 14 - Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali e Socio Sanitari
TITOLO V - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO
Articolo 15 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa
Articolo 16 - Partecipazione al Fondo di Mutualità
TITOLO VI - NORME GENERALI
Articolo 17 - Procedimento amministrativo
Articolo 18 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi
Articolo 19 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze
Articolo 20 - Segreto d'ufficio
Premessa
Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati ai casi di emergenza abitativa come previsto dall'articolo 13 della Legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i..
Tale norma autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi.
Con il seguente regolamento si riordinano, pertanto, in modo organico i criteri in base ai quali la Commissione per l'Emergenza Abitativa, appositamente costituita, può individuare i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui all'articolo 11 della Legge Regionale sopra citata.
Vengono, inoltre, qui definite le modalità per l'accesso a contributi ed incentivi per favorire l'accesso al mercato privato della locazione.
TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)
Articolo 1 - Composizione - Durata
1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.
2. La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:
- l'Assessore alle Politiche per la Casa con funzione di Presidente;
- il Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino o suo delegato;
- tre Consiglieri comunali espressione della maggioranza;
- tre Consiglieri comunali espressione della minoranza;
- il Dirigente della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie - Settore Bandi e Assegnazioni del Comune di Torino o suo delegato;
- il Dirigente della Divisione Servizi Sociali - Settore Sostegno del Reddito del Comune di Torino o suo delegato;
- un rappresentante nominato dalle A.S.L. di Torino;
- un rappresentante delle associazioni che operano per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini ritenute maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti delle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia ritenute maggiormente rappresentative.
3. I suindicati componenti e i loro eventuali delegati sono individuati con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. La funzione di Segretario della Commissione, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, è attribuita ad un funzionario o impiegato del Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Emergenza Abitativa - della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie.
5. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione con ruolo di supporto tecnico - amministrativo:
- un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Assegnazione Alloggi;
- un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, Settore Convenzioni e Contratti - Ufficio Lo.C.A.Re;
- un Ufficiale o un Sottufficiale del Corpo di Polizia Municipale, distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, in qualità di relatore in merito agli accertamenti effettuati.
6. La Commissione ha carattere permanente.
7. Considerato, peraltro, la sua composizione mista tecnico-politica, i Consiglieri comunali che ne fanno parte vengono nominati con deliberazione di Giunta Comunale, su designazione della Conferenza dei Capigruppo, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.
Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa
1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.
2. La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa (generalmente due volte la settimana) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della Commissione per un periodo superiore a sei mesi.
Articolo 3 - Compensi
1. Ai componenti la Commissione o loro eventuali delegati, ad esclusione dell'Assessore, dei Dirigenti e dei Funzionari in P.O., viene corrisposto, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza il cui importo, attualmente fissato con Deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2002 in Euro 77,47 al lordo delle eventuali ritenute di legge, potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti dello stesso organo.
2. Al Segretario della Commissione, purché non Funzionario in P.O., spetta un compenso lordo pari ad Euro 55,00. Tale compenso potrà essere aggiornato con le stesse modalità sopra previste per l'adeguamento del gettone di presenza.
Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa
1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:
- formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di erps avanzate da nuclei familiari sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, come meglio indicate agli articoli 6 e seguenti del presente Titolo. Nei casi di procedure conseguenti a sentenze per inadempienze contrattuali del conduttore, la Commissione esprime parere negativo senza altre valutazioni di merito, pertanto esprime tale parere negativo per tutti gli srratti per morosità, ad eccezione delle deroghe previste al comma 2 dell'articolo 9;
- formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di e.r.p.s. avanzate da nuclei familiari titolari di contratto assistito, stipulato con la partecipazione della Città, in scadenza e non rinnovabile;
- formulazione di parere di merito in ordine alla sussistenza della condizione di emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali;
- formulazione di parere di merito in ordine alla possibilità di accesso da parte di nuclei familiari in emergenza abitativa ai contributi concessi dal Comune di Torino - Ufficio Lo.C.A.Re. a sostegno della locazione privata;
- formulazione sulle istanze volte ad accedere ad un contratto assistito, come previsto dalla relativa deliberazione della Giunta Comunale;
- valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;
- analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.
2. Il parere espresso dalla CEA ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i., il Comune può disporre in casi di particolare urgenza, anche in deroga al possesso dei requisiti di legittimità elencati nel successivo articolo, assegnazioni provvisorie di alloggio . In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della CEA chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente, informerà, comunque la Commissione nel corso della prima seduta utile.
TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale
1. I cittadini in condizioni di emergenza abitativa, la cui sussistenza è valutata nel merito dalla C.E.A., per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della Legge Regione Piemonte n. 46/1995 e s.m.i., di seguito elencati:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b) residenza anagrafica nel Comune di Torino;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
2. La valutazione in ordine al possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 9 della L.R.P. 46/1995 e s.m.i. che si pronuncia successivamente all'acquisizione del parere favorevole della C.E.A..
TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUANTO SOTTOPOSTI
A PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE
Articolo 6 - Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa
determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione
1. La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitati va, verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 5 del presente regolamento, anche i seguenti requisiti:
l) residenza del richiedente nell' alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
2) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
3) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;
4) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
5) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, né derivare da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc., inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
6) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.
Articolo 7 - Emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione
1. In caso di sfratto per finita locazione non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli elencati nel precedente articolo.
Articolo 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa
determinata da decreto di trasferimento
1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva.
2. In caso di istanza presentata dall'inquilino, quest'ultimo dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento.
3. Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario.
Articolo 9 - Esclusione degli sfratti per morosità dall'assegnazione
in emergenza abitativa. Casi in deroga: ulteriori requisiti.
l. Gli sfratti per morosità nel pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie, come ogni altra procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione conseguente ad inadempienze contrattuali del conduttore, sono esclusi dalla disciplina delle assegnazioni di alloggi popolari effettuate a motivo di emergenza abitativa al di fuori delle graduatorie dei bandi e in tempi accelerati, che è contenuta in questo Titolo III richiamati i precedenti articoli, in particolare l'articolo 4 del Titolo I e l'articolo 5 unico del Titolo II, del presente Regolamento. La disposizione ha carattere generale ad eccezione delle specifiche deroghe previste al successivo comma 2.
2. In deroga alla disposizione generale contenuta nel precedente comma l, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a causa di sfratto per morosità esclusivamente i soggetti per i quali, oltre a quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, ricorrano anche gli ulteriori requisiti tra loro alternativi e sottoelencati ai numeri l, 2, 3, 4, 5:
1) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con fruizione alla data dell'insorgenza di "contributo economico a sostegno del reddito" come denominato nei provvedimenti dei competenti Servizi Sociali;
2) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso alla stessa data dei requisiti per la fruizione, allorché il nucleo si sia rivolto ai Servizi Sociali per richiederne l'intervento;
3) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso di tali requisiti alla data di valutazione della domanda da parte della C.E.A., qualora l'interessato abbia presentato la richiesta di contributo nel periodo immediatamente successivo alla data di insorgenza della morosità;
nelle sopra elencate tipologie 1), 2) e 3) non rileva ai fini dell'accoglimento della domanda alcun'altra erogazione di benefici anche economici né prestazione di assistenza;
4) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare al di sotto del 50% dell'importo costituente il limite di accesso all'erps perdurante per almeno sei mesi, durante i quali sia insorta la morosità, dovuta a cause indipendenti dalla volontà del nucleo stesso come perdita del posto di lavoro o riduzione dell'orario, mobilità, infortunio sul lavoro, ecc.;
5) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili in presenza di gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare.
Articolo 10 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato
1. La C.E.A. può considerare casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
1) residenza da almeno due anni in Torino nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;
2) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.
2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.
Articolo 11 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa
determinata da provvedimento di separazione tra coniugi
1. In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) o di cessazione della convivenza di fatto in presenza di figli minori, che assegna l'alloggio familiare, il soggetto tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell' emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.
Articolo 12 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa
determinata da provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio di custodia
1. Il titolare di alloggio di custodia o di portineria, tenuto al rilascio dello stesso per cause indipendenti dalla sua volontà (ordinanza di fine servizio, trasferimento, disposto per volontà dell'Amministrazione, ad altro incarico che non preveda alloggio di custodia, etc.) può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.
2. Qualora si tratti di alloggio di custodia assegnato a dipendente pubblico, costituisce titolo per la presentazione della domanda suindicata l'ordinanza emessa dal Settore di appartenenza del dipendente.
3. Non sussiste emergenza abitativa nei casi di richiesta di rilascio dell'alloggio di custodia o portineria dovuti a licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, periodo di prova non superato o casi analoghi.
TITOLO IV - REQUISITI ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI O SOCIO SANITARI CITTADINI
Articolo 13 - Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione
1. L'articolo 13 della Legge Regione Piemonte n. 46 del 1995 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare gravi particolari esigenze atte a configurare situazioni di emergenza abitativa.
2. Nell'ambito di tale facoltà e dei loro strumenti professionali, i Servizi Sociali territoriali ed i Servizi Socio Sanitari delle A.S.L. cittadine possono segnalare alla C.E.A. nuclei familiari che hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi sociali mirati all'inserimento o al recupero dell'autonomia.
Articolo 14 - Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari
segnalati dai Servizi Sociali e Socio Sanitari
1. Nell'ambito del processo d'aiuto descritto all'articolo 13, i Servizi Sociali ed i Servizi Socio Sanitari della Città possono segnalare alla C.E.A. per l'assegnazione di una casa pubblica, i nuclei che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni tali da ricondurre il caso nell'ambito dell'emergenza abitativa:
1) siano inseriti in strutture o istituzionalizzati, quali gli ospiti in strutture di accoglienza, comunità, minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età, persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture;
2) siano a rischio di istituzionalizzazione se tale rischio è determinato da abitazione estremamente inadeguata o degradata ed il relativo disagio abitativo causi convivenze gravemente conflittuali con persone del nucleo familiare portatrici di gravi problemi di tipo sanitario o psicologico-psichiatrico;
3) siano privi di un'abitazione e conducano stili di vita marginali (in particolare i c.d. "senza fissa dimora") e nei cui confronti i Servizi effettuino la segnalazione ai fini della chiusura del processo di aiuto;
4) vivano in alloggi non adeguati a causa di gravi difficoltà motorie o patologiche fortemente invalidanti di cui siano portatori.
TITOLO V - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI
A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO
Articolo 15 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa
1. Al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A., in caso di stipulazione di un regolare contratto di locazione, è prevista la possibilità di erogare un contributo all'inquilino, un incentivo economico al proprietario accompagnato da un'assicurazione contro il rischio di morosità mediante un fondo di garanzia appositamente costituito.
2. Per accedere a tali benefici, l'inquilino deve presentare apposita istanza e possedere i seguenti requisiti:
1) essere residente in Torino;
2) essere in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dall'articolo 2 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., fatta eccezione per il reddito del nucleo familiare che in ogni caso non può essere superiore al limite di cui al citato articolo 2 aumentato nella percentuale fissata con deliberazione della Giunta Comunale. Inoltre, per i cittadini extra-comunitari, è sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché lo svolgimento di attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
3) essere soggetto a sfratto esecutivo o trovarsi in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A. quali, ad esempio: abitare, in condizioni di disabilità, un alloggio con barriere architettoniche; abitare un alloggio sotto-dimensionato, con rapporto persone/vani abitabili superiore a 2; abitare un alloggio privo di servizi igienici completi o di impianto di riscaldamento;
4) aver stipulato un nuovo contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
5) il nuovo contratto di locazione deve essere relativo ad un alloggio, situato nell'ambito della provincia di Torino, nel quale il nucleo familiare richiedente deve stabilire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto.
3. Al proprietario dell'alloggio potrà essere riconosciuto un incentivo qualora stipuli un regolare contratto di locazione con un inquilino in possesso dei requisiti sopra elencati.
4. L'ammontare dei contributi e degli incentivi e le relative modalità di erogazione sono disciplinate da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'effettiva erogazione dei contributi e degli incentivi, indicati nel presente articolo e nel successivo articolo 16, è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie a tal fine stanziate.
Articolo 16 - Partecipazione al Fondo di Mutualità
1. Sempre al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa, i competenti Uffici Comunali possono segnalare a cooperative edilizie a proprietà indivisa i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 14, che siano stati inseriti nell'apposito elenco approvato dalla C.E.A..
2. Inoltre, qualora la cooperativa edilizia preveda, per obbligo statutario, il versamento, da parte del socio inquilino, di un fondo di mutualità al fine dell'assegnazione dell'alloggio, la Città, nell'ambito di intercorse intese con la cooperativa, versa una quota del fondo di mutualità, dell'entità prevista da specifica deliberazione della Giunta Comunale.
3. La cooperativa edilizia contabilizza detta quota in capo al Comune e l'inquilino deposita la quota di fondo di mutualità residua. Alla cessazione del rapporto locativo, la cooperativa edilizia restituirà al Comune e all'inquilino le quote di fondo di mutualità rispettivamente depositate.
TITOLO VI - NORME GENERALI
Articolo 17 - Procedimento amministrativo
1. Per quanto concerne il procedimento amministrativo ed i relativi termini si rimanda all'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Articolo 18 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi
1. Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.
2. La C.E.A. esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla Commissione ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici.
Articolo 19 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze
1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa e successivamente alle segnalazioni inoltrate dai Servizi Socio-Sanitari, gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.
2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Nucleo dei Vigili Urbani distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Articolo 20 - Segreto d'ufficio
1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 01729/012) esecutiva dal 1 novembre 2004. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 novembre 2009 (mecc. 2008 06725/012) esecutiva dal 23 novembre 2009.
INDICE
Premessa
TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)
Articolo 1 - Composizione - Durata
Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa
Articolo 3 - Compensi
Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa
TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale
TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUANTO SOTTOPOSTI A PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE
Articolo 6 - Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione
Articolo 7 - Emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione
Articolo 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento
Articolo 9 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità
Articolo 10 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato
Articolo 11 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi
Articolo 12 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio di custodia
TITOLO IV - REQUISITI ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI O SOCIO SANITARI CITTADINI
Articolo 13 - Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione
Articolo 14 - Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali e Socio Sanitari
TITOLO V - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO
Articolo 15 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa
Articolo 16 - Partecipazione al Fondo di Mutualità
TITOLO VI - NORME GENERALI
Articolo 17 - Procedimento amministrativo
Articolo 18 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi
Articolo 19 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze
Articolo 20 - Segreto d'ufficio
Premessa
Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati ai casi di emergenza abitativa come previsto dall'articolo 13 della Legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i..
Tale norma autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi.
Con il seguente regolamento si riordinano, pertanto, in modo organico i criteri in base ai quali la Commissione per l'Emergenza Abitativa, appositamente costituita, può individuare i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui all'articolo 11 della Legge Regionale sopra citata.
Vengono, inoltre, qui definite le modalità per l'accesso a contributi ed incentivi per favorire l'accesso al mercato privato della locazione.
TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)
Articolo 1 - Composizione - Durata
1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.
2. La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:
- l'Assessore alle Politiche per la Casa con funzione di Presidente;
- il Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino o suo delegato;
- tre Consiglieri comunali espressione della maggioranza;
- tre Consiglieri comunali espressione della minoranza;
- il Dirigente della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie - Settore Bandi e Assegnazioni del Comune di Torino o suo delegato;
- il Dirigente della Divisione Servizi Sociali - Settore Sostegno del Reddito del Comune di Torino o suo delegato;
- un rappresentante nominato dalle A.S.L. di Torino;
- un rappresentante delle associazioni che operano per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini ritenute maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti delle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia ritenute maggiormente rappresentative.
3. I suindicati componenti e i loro eventuali delegati sono individuati con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. La funzione di Segretario della Commissione, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, è attribuita ad un funzionario o impiegato del Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Emergenza Abitativa - della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie.
5. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione con ruolo di supporto tecnico - amministrativo:
- un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Assegnazione Alloggi;
- un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, Settore Convenzioni e Contratti - Ufficio Lo.C.A.Re;
- un Ufficiale o un Sottufficiale del Corpo di Polizia Municipale, distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, in qualità di relatore in merito agli accertamenti effettuati.
6. La Commissione ha carattere permanente.
7. Considerato, peraltro, la sua composizione mista tecnico-politica, i Consiglieri comunali che ne fanno parte vengono nominati con deliberazione di Giunta Comunale, su designazione della Conferenza dei Capigruppo, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.
Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa
1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.
2. La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa (generalmente due volte la settimana) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della Commissione per un periodo superiore a sei mesi.
Articolo 3 - Compensi
1. Ai componenti la Commissione o loro eventuali delegati, ad esclusione dell'Assessore, dei Dirigenti e dei Funzionari in P.O., viene corrisposto, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza il cui importo, attualmente fissato con Deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2002 in Euro 77,47 al lordo delle eventuali ritenute di legge, potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti dello stesso organo.
2. Al Segretario della Commissione, purché non Funzionario in P.O., spetta un compenso lordo pari ad Euro 55,00. Tale compenso potrà essere aggiornato con le stesse modalità sopra previste per l'adeguamento del gettone di presenza.
Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa
1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:
- formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di erps avanzate da nuclei familiari sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, come meglio indicate agli articoli 6 e seguenti del presente Titolo. Nei casi di procedure conseguenti a sentenze per inadempienze contrattuali del conduttore, la Commissione esprime parere negativo senza altre valutazioni di merito, pertanto esprime tale parere negativo per tutti gli srratti per morosità, ad eccezione delle deroghe previste al comma 2 dell'articolo 9;
- formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di e.r.p.s. avanzate da nuclei familiari titolari di contratto assistito, stipulato con la partecipazione della Città, in scadenza e non rinnovabile;
- formulazione di parere di merito in ordine alla sussistenza della condizione di emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali;
- formulazione di parere di merito in ordine alla possibilità di accesso da parte di nuclei familiari in emergenza abitativa ai contributi concessi dal Comune di Torino - Ufficio Lo.C.A.Re. a sostegno della locazione privata;
- formulazione sulle istanze volte ad accedere ad un contratto assistito, come previsto dalla relativa deliberazione della Giunta Comunale;
- valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;
- analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.
2. Il parere espresso dalla CEA ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i., il Comune può disporre in casi di particolare urgenza, anche in deroga al possesso dei requisiti di legittimità elencati nel successivo articolo, assegnazioni provvisorie di alloggio . In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della CEA chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente, informerà, comunque la Commissione nel corso della prima seduta utile.
TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale
1. I cittadini in condizioni di emergenza abitativa, la cui sussistenza è valutata nel merito dalla C.E.A., per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della Legge Regione Piemonte n. 46/1995 e s.m.i., di seguito elencati:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b) residenza anagrafica nel Comune di Torino;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
2. La valutazione in ordine al possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 9 della L.R.P. 46/1995 e s.m.i. che si pronuncia successivamente all'acquisizione del parere favorevole della C.E.A..
TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUANTO SOTTOPOSTI
A PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE
Articolo 6 - Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa
determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione
1. La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitati va, verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 5 del presente regolamento, anche i seguenti requisiti:
l) residenza del richiedente nell' alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
2) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
3) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;
4) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
5) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, né derivare da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc., inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
6) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.
Articolo 7 - Emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione
1. In caso di sfratto per finita locazione non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli elencati nel precedente articolo.
Articolo 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa
determinata da decreto di trasferimento
1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva.
2. In caso di istanza presentata dall'inquilino, quest'ultimo dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento.
3. Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario.
Articolo 9 - Esclusione degli sfratti per morosità dall'assegnazione
in emergenza abitativa. Casi in deroga: ulteriori requisiti.
l. Gli sfratti per morosità nel pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie, come ogni altra procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione conseguente ad inadempienze contrattuali del conduttore, sono esclusi dalla disciplina delle assegnazioni di alloggi popolari effettuate a motivo di emergenza abitativa al di fuori delle graduatorie dei bandi e in tempi accelerati, che è contenuta in questo Titolo III richiamati i precedenti articoli, in particolare l'articolo 4 del Titolo I e l'articolo 5 unico del Titolo II, del presente Regolamento. La disposizione ha carattere generale ad eccezione delle specifiche deroghe previste al successivo comma 2.
2. In deroga alla disposizione generale contenuta nel precedente comma l, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a causa di sfratto per morosità esclusivamente i soggetti per i quali, oltre a quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, ricorrano anche gli ulteriori requisiti tra loro alternativi e sottoelencati ai numeri l, 2, 3, 4, 5:
1) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con fruizione alla data dell'insorgenza di "contributo economico a sostegno del reddito" come denominato nei provvedimenti dei competenti Servizi Sociali;
2) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso alla stessa data dei requisiti per la fruizione, allorché il nucleo si sia rivolto ai Servizi Sociali per richiederne l'intervento;
3) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso di tali requisiti alla data di valutazione della domanda da parte della C.E.A., qualora l'interessato abbia presentato la richiesta di contributo nel periodo immediatamente successivo alla data di insorgenza della morosità;
nelle sopra elencate tipologie 1), 2) e 3) non rileva ai fini dell'accoglimento della domanda alcun'altra erogazione di benefici anche economici né prestazione di assistenza;
4) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare al di sotto del 50% dell'importo costituente il limite di accesso all'erps perdurante per almeno sei mesi, durante i quali sia insorta la morosità, dovuta a cause indipendenti dalla volontà del nucleo stesso come perdita del posto di lavoro o riduzione dell'orario, mobilità, infortunio sul lavoro, ecc.;
5) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili in presenza di gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare.
Articolo 10 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato
1. La C.E.A. può considerare casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
1) residenza da almeno due anni in Torino nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;
2) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.
2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.
Articolo 11 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa
determinata da provvedimento di separazione tra coniugi
1. In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) o di cessazione della convivenza di fatto in presenza di figli minori, che assegna l'alloggio familiare, il soggetto tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell' emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.
Articolo 12 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa
determinata da provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio di custodia
1. Il titolare di alloggio di custodia o di portineria, tenuto al rilascio dello stesso per cause indipendenti dalla sua volontà (ordinanza di fine servizio, trasferimento, disposto per volontà dell'Amministrazione, ad altro incarico che non preveda alloggio di custodia, etc.) può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.
2. Qualora si tratti di alloggio di custodia assegnato a dipendente pubblico, costituisce titolo per la presentazione della domanda suindicata l'ordinanza emessa dal Settore di appartenenza del dipendente.
3. Non sussiste emergenza abitativa nei casi di richiesta di rilascio dell'alloggio di custodia o portineria dovuti a licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, periodo di prova non superato o casi analoghi.
TITOLO IV - REQUISITI ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI O SOCIO SANITARI CITTADINI
Articolo 13 - Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione
1. L'articolo 13 della Legge Regione Piemonte n. 46 del 1995 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare gravi particolari esigenze atte a configurare situazioni di emergenza abitativa.
2. Nell'ambito di tale facoltà e dei loro strumenti professionali, i Servizi Sociali territoriali ed i Servizi Socio Sanitari delle A.S.L. cittadine possono segnalare alla C.E.A. nuclei familiari che hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi sociali mirati all'inserimento o al recupero dell'autonomia.
Articolo 14 - Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari
segnalati dai Servizi Sociali e Socio Sanitari
1. Nell'ambito del processo d'aiuto descritto all'articolo 13, i Servizi Sociali ed i Servizi Socio Sanitari della Città possono segnalare alla C.E.A. per l'assegnazione di una casa pubblica, i nuclei che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni tali da ricondurre il caso nell'ambito dell'emergenza abitativa:
1) siano inseriti in strutture o istituzionalizzati, quali gli ospiti in strutture di accoglienza, comunità, minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età, persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture;
2) siano a rischio di istituzionalizzazione se tale rischio è determinato da abitazione estremamente inadeguata o degradata ed il relativo disagio abitativo causi convivenze gravemente conflittuali con persone del nucleo familiare portatrici di gravi problemi di tipo sanitario o psicologico-psichiatrico;
3) siano privi di un'abitazione e conducano stili di vita marginali (in particolare i c.d. "senza fissa dimora") e nei cui confronti i Servizi effettuino la segnalazione ai fini della chiusura del processo di aiuto;
4) vivano in alloggi non adeguati a causa di gravi difficoltà motorie o patologiche fortemente invalidanti di cui siano portatori.
TITOLO V - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI
A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO
Articolo 15 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa
1. Al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A., in caso di stipulazione di un regolare contratto di locazione, è prevista la possibilità di erogare un contributo all'inquilino, un incentivo economico al proprietario accompagnato da un'assicurazione contro il rischio di morosità mediante un fondo di garanzia appositamente costituito.
2. Per accedere a tali benefici, l'inquilino deve presentare apposita istanza e possedere i seguenti requisiti:
1) essere residente in Torino;
2) essere in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dall'articolo 2 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., fatta eccezione per il reddito del nucleo familiare che in ogni caso non può essere superiore al limite di cui al citato articolo 2 aumentato nella percentuale fissata con deliberazione della Giunta Comunale. Inoltre, per i cittadini extra-comunitari, è sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché lo svolgimento di attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
3) essere soggetto a sfratto esecutivo o trovarsi in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A. quali, ad esempio: abitare, in condizioni di disabilità, un alloggio con barriere architettoniche; abitare un alloggio sotto-dimensionato, con rapporto persone/vani abitabili superiore a 2; abitare un alloggio privo di servizi igienici completi o di impianto di riscaldamento;
4) aver stipulato un nuovo contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
5) il nuovo contratto di locazione deve essere relativo ad un alloggio, situato nell'ambito della provincia di Torino, nel quale il nucleo familiare richiedente deve stabilire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto.
3. Al proprietario dell'alloggio potrà essere riconosciuto un incentivo qualora stipuli un regolare contratto di locazione con un inquilino in possesso dei requisiti sopra elencati.
4. L'ammontare dei contributi e degli incentivi e le relative modalità di erogazione sono disciplinate da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'effettiva erogazione dei contributi e degli incentivi, indicati nel presente articolo e nel successivo articolo 16, è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie a tal fine stanziate.
Articolo 16 - Partecipazione al Fondo di Mutualità
1. Sempre al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa, i competenti Uffici Comunali possono segnalare a cooperative edilizie a proprietà indivisa i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 14, che siano stati inseriti nell'apposito elenco approvato dalla C.E.A..
2. Inoltre, qualora la cooperativa edilizia preveda, per obbligo statutario, il versamento, da parte del socio inquilino, di un fondo di mutualità al fine dell'assegnazione dell'alloggio, la Città, nell'ambito di intercorse intese con la cooperativa, versa una quota del fondo di mutualità, dell'entità prevista da specifica deliberazione della Giunta Comunale.
3. La cooperativa edilizia contabilizza detta quota in capo al Comune e l'inquilino deposita la quota di fondo di mutualità residua. Alla cessazione del rapporto locativo, la cooperativa edilizia restituirà al Comune e all'inquilino le quote di fondo di mutualità rispettivamente depositate.
TITOLO VI - NORME GENERALI
Articolo 17 - Procedimento amministrativo
1. Per quanto concerne il procedimento amministrativo ed i relativi termini si rimanda all'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Articolo 18 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi
1. Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.
2. La C.E.A. esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla Commissione ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici.
Articolo 19 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze
1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa e successivamente alle segnalazioni inoltrate dai Servizi Socio-Sanitari, gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.
2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Nucleo dei Vigili Urbani distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Articolo 20 - Segreto d'ufficio
1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.
OCCUPARE CASE POPOLARI ABBANDONATE: atto illecito o condotta meritoria?
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Retelegale Torino |
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La crisi colpisce soprattutto il lavoro e con esso le esigenze più elementari, fra queste innanzi tutto la casa. Pagare affitti esorbitanti o rate di mutuo insostenibili è un dramma che assilla ormai sempre più persone.
Molti, i più risoluti o forse i più disperati, decidono di trovare comunque un luogo dove abitare, che non sia però solo un riparo precario ma possibilmente una vera casa, dove vivere, da soli o con la propria famiglia e magari provare anche a costruire un futuro.
Si tratta di un'esigenza primaria e naturale, che si scontra però con gli interessi del profitto e della proprietà.
A mitigare in parte questi problemi dovrebbe pensarci l'edilizia popolare, strumento strategico di politica abitativa, ormai sempre più abbandonato a vantaggio dell'edilizia convenzionata secondo il dogma che tutto ciò che può essere fatto dai privati non si vede perchè dovrebbe essere fatto dallo Stato visto che i privati lo fanno meglio.
Ma purtroppo non è così in nessun settore.
Nel frattempo il patrimonio abitativo pubblico subisce un lento ed inesorabile degrado che sovente si conclude con la necessità di vendere ai privati o con la demolizione.
Quando però stabili abbandonati da anni vengono occupati, talvolta da chi è stufo di aspettare un'assegnazione che non arriva mai, allora improvvisamente quegli stessi alloggi dimenticati, spesso al limite dell'abitabilità e della sicurezza, tornano ad essere “un bene comune”, “un bene della collettività”, un “diritto che deve essere rispettato”, salvo tornare nel dimenticatoio appena liberati dagli occupanti.
A questo punto il Diritto (e sua madre, la Giustizia), scomparsi sino a quel momento, tornano ad occupare la scena (della tragedia o della commedia, in questi casi la contaminazione è assoluta) sotto forma di agenti di polizia municipale che su sollecitazione diretta dell'ente di gestione (gli ex Istituti Case Popolari) e con il consenso del sindaco o dell'assessore “competente”, con modi spicci se non anche rudi, sloggiano i malcapitati. Sovente compare anche personale della Questura (il più delle volte dell'ufficio Digos perchè occupare, loro lo sanno bene, è chiaramente un atto eversivo) e qualche pattuglia dei Carabinieri.
Le immagini disponibili sono sempre poche, perchè mostrare donne sole, bambini, anziani o malati, italiani o migranti, spinti fuori di casa, magari d'inverno, magari mentre stanno cenando o mentre si preparano ad andare a scuola o al lavoro, dà sempre fastidio e rischierebbe di muovere persino a pietà e ad umana solidarietà qualcuno.
Di norma però la vicenda viene confusa, chissà quanto casualmente, con gli sgomberi degli spazi occupati da squatter e antagonisti o con l'emergenza sfratti, ma si tratta di una cosa ben diversa.
Puntuale arriva la denuncia per il reato di “invasione di edifici”, art. 633 c.p. e tutto sembra rientrare nella “legalità” istituzionale.
Ma forse non è così.
Intanto l'art. 633 c.p. punisce chi invade arbitrariamente edifici altrui, che siano pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altro tipo di profitto. Il reato è punibile a querela, salvo che il fatto sia compiuto da più di cinque persone di cui almeno una palesemente armata o da più di dieci persone (cioè undici, ossia una squadra di calcio senza riserve). Sempre d'ufficio si procede se si tratta di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. La nozione di edificio pubblico si rinviene nel Codice Civile agli artt. 822 (beni del Demanio) e 826 (beni del Patrimonio dello Stato e degli enti locali).
Le case popolari – chiamiamole così che riscalda il cuore e dà speranza – sebbene siano in proprietà di Comuni o Province, non sono beni pubblici da nessun punto di vista ed in tal senso si è espressa anche la Cassazione. Se a ciò aggiungiamo che l'ente gestore, che esercita tutte le funzioni del proprietario quale suo mandatario ex lege, oltre a non essere un ente pubblico può persino essere un privato (sottoforma di società partecipata o altro strumento giuridico previsto dall'esternalizzazione), ne segue che la querela è indispensabile e condiziona l'esercizio dell'azione penale.
A fronte quindi di un reato perseguibile a querela è francamente poco credibile che un soggetto non rivestito di pubbliche funzioni, né amministrative in senso stretto né tanto meno giudiziarie o giurisdizionali, possa ordinare un facere alla polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p.
Nel caso specifico poi il reato di invasione di edifici è considerato dalla prevalente giurisprudenza e dalla più avveduta dottrina (come si usa dire quando ci si riferisce alle posizioni dei giuristi sensibili alle tematiche sociali) come a condotta istantanea e non permanente. L'occupazione successiva rientra quindi fra i c.d. post- facta non punibili, rilevante solo sul piano civilistico quale violazione del “sacrosanto” diritto di proprietà, di cui in questa sede non mette conto parlare ed in merito al quale, fra i numerosi, ci si limita a segnalare un solo riferimento bibliografico: il Capitale di K. Marx.
A ciò va poi aggiunta un'ulteriore considerazione: l'invasione deve essere “arbitraria” perchè sia penalmente rilevante e l'arbitrarietà di una condotta consiste nell'essere del tutto ingiustificata, libera e una fra numerose varianti possibili tutte preferibili (in quanto più logiche o, trattandosi di norme, lecite). Ma la condotta di chi “invade” un alloggio non abitato per riparare sè e i soggetti verso cui ha un obbligo di cura e protezione (minori, anziani, malati, e perchè no animali) dai rigori dell'inverno (ma anche dal torrido caldo estivo) di certo non può ritenersi libera ma del tutto necessitata, non solo, si badi bene, dall'urgenza di sopperire ad un'esigenza fondamentale di sopravvivenza, ma anche per assolvere ad un obbligo legale espressamente imposto dall'ordinamento a chi si trovi in situazione, anche momentanea, di tutela rispetto ad un altro soggetto debole ed in sostanza svolgendo una funzione del tutto vicaria e sostitutiva a quella colposamente omessa dagli enti preposti; in Italia costituzionalmente preposti.
Viene in mente un caso famoso di invasione di edificio, compiuto circa 2010 anni fa, a danno di un ignaro pastore della Palestina, da parte di una coppia di migranti, lei incinta e ormai prossima al parto...
Buon Natale
(a tutti gli occupanti di case, ma soprattutto ai sindaci, ai questori, ai prefetti, ai ministri...)
Alessio Ariotto, RETELEGALE Torino
Molti, i più risoluti o forse i più disperati, decidono di trovare comunque un luogo dove abitare, che non sia però solo un riparo precario ma possibilmente una vera casa, dove vivere, da soli o con la propria famiglia e magari provare anche a costruire un futuro.
Si tratta di un'esigenza primaria e naturale, che si scontra però con gli interessi del profitto e della proprietà.
A mitigare in parte questi problemi dovrebbe pensarci l'edilizia popolare, strumento strategico di politica abitativa, ormai sempre più abbandonato a vantaggio dell'edilizia convenzionata secondo il dogma che tutto ciò che può essere fatto dai privati non si vede perchè dovrebbe essere fatto dallo Stato visto che i privati lo fanno meglio.
Ma purtroppo non è così in nessun settore.
Nel frattempo il patrimonio abitativo pubblico subisce un lento ed inesorabile degrado che sovente si conclude con la necessità di vendere ai privati o con la demolizione.
Quando però stabili abbandonati da anni vengono occupati, talvolta da chi è stufo di aspettare un'assegnazione che non arriva mai, allora improvvisamente quegli stessi alloggi dimenticati, spesso al limite dell'abitabilità e della sicurezza, tornano ad essere “un bene comune”, “un bene della collettività”, un “diritto che deve essere rispettato”, salvo tornare nel dimenticatoio appena liberati dagli occupanti.
A questo punto il Diritto (e sua madre, la Giustizia), scomparsi sino a quel momento, tornano ad occupare la scena (della tragedia o della commedia, in questi casi la contaminazione è assoluta) sotto forma di agenti di polizia municipale che su sollecitazione diretta dell'ente di gestione (gli ex Istituti Case Popolari) e con il consenso del sindaco o dell'assessore “competente”, con modi spicci se non anche rudi, sloggiano i malcapitati. Sovente compare anche personale della Questura (il più delle volte dell'ufficio Digos perchè occupare, loro lo sanno bene, è chiaramente un atto eversivo) e qualche pattuglia dei Carabinieri.
Le immagini disponibili sono sempre poche, perchè mostrare donne sole, bambini, anziani o malati, italiani o migranti, spinti fuori di casa, magari d'inverno, magari mentre stanno cenando o mentre si preparano ad andare a scuola o al lavoro, dà sempre fastidio e rischierebbe di muovere persino a pietà e ad umana solidarietà qualcuno.
Di norma però la vicenda viene confusa, chissà quanto casualmente, con gli sgomberi degli spazi occupati da squatter e antagonisti o con l'emergenza sfratti, ma si tratta di una cosa ben diversa.
Puntuale arriva la denuncia per il reato di “invasione di edifici”, art. 633 c.p. e tutto sembra rientrare nella “legalità” istituzionale.
Ma forse non è così.
Intanto l'art. 633 c.p. punisce chi invade arbitrariamente edifici altrui, che siano pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altro tipo di profitto. Il reato è punibile a querela, salvo che il fatto sia compiuto da più di cinque persone di cui almeno una palesemente armata o da più di dieci persone (cioè undici, ossia una squadra di calcio senza riserve). Sempre d'ufficio si procede se si tratta di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. La nozione di edificio pubblico si rinviene nel Codice Civile agli artt. 822 (beni del Demanio) e 826 (beni del Patrimonio dello Stato e degli enti locali).
Le case popolari – chiamiamole così che riscalda il cuore e dà speranza – sebbene siano in proprietà di Comuni o Province, non sono beni pubblici da nessun punto di vista ed in tal senso si è espressa anche la Cassazione. Se a ciò aggiungiamo che l'ente gestore, che esercita tutte le funzioni del proprietario quale suo mandatario ex lege, oltre a non essere un ente pubblico può persino essere un privato (sottoforma di società partecipata o altro strumento giuridico previsto dall'esternalizzazione), ne segue che la querela è indispensabile e condiziona l'esercizio dell'azione penale.
A fronte quindi di un reato perseguibile a querela è francamente poco credibile che un soggetto non rivestito di pubbliche funzioni, né amministrative in senso stretto né tanto meno giudiziarie o giurisdizionali, possa ordinare un facere alla polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p.
Nel caso specifico poi il reato di invasione di edifici è considerato dalla prevalente giurisprudenza e dalla più avveduta dottrina (come si usa dire quando ci si riferisce alle posizioni dei giuristi sensibili alle tematiche sociali) come a condotta istantanea e non permanente. L'occupazione successiva rientra quindi fra i c.d. post- facta non punibili, rilevante solo sul piano civilistico quale violazione del “sacrosanto” diritto di proprietà, di cui in questa sede non mette conto parlare ed in merito al quale, fra i numerosi, ci si limita a segnalare un solo riferimento bibliografico: il Capitale di K. Marx.
A ciò va poi aggiunta un'ulteriore considerazione: l'invasione deve essere “arbitraria” perchè sia penalmente rilevante e l'arbitrarietà di una condotta consiste nell'essere del tutto ingiustificata, libera e una fra numerose varianti possibili tutte preferibili (in quanto più logiche o, trattandosi di norme, lecite). Ma la condotta di chi “invade” un alloggio non abitato per riparare sè e i soggetti verso cui ha un obbligo di cura e protezione (minori, anziani, malati, e perchè no animali) dai rigori dell'inverno (ma anche dal torrido caldo estivo) di certo non può ritenersi libera ma del tutto necessitata, non solo, si badi bene, dall'urgenza di sopperire ad un'esigenza fondamentale di sopravvivenza, ma anche per assolvere ad un obbligo legale espressamente imposto dall'ordinamento a chi si trovi in situazione, anche momentanea, di tutela rispetto ad un altro soggetto debole ed in sostanza svolgendo una funzione del tutto vicaria e sostitutiva a quella colposamente omessa dagli enti preposti; in Italia costituzionalmente preposti.
Viene in mente un caso famoso di invasione di edificio, compiuto circa 2010 anni fa, a danno di un ignaro pastore della Palestina, da parte di una coppia di migranti, lei incinta e ormai prossima al parto...
Buon Natale
(a tutti gli occupanti di case, ma soprattutto ai sindaci, ai questori, ai prefetti, ai ministri...)
Alessio Ariotto, RETELEGALE Torino
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