sabato 12 giugno 2010
Alcuni compagni di Terni segnalano l'iniziativa della locale Questura (ma a quanto consta non è la sola, è accaduto anche a Brescia) di pervenire prossimamente alla comunicazione di “avvisi orali” nei confronti di alcuni di loro.
L'istituto viene giustamente tacciato di “fascismo” per la sua innegabile valenza intimidatoria. L'avviso orale ex art. 3, L. n. 1423/ 54 novellato è infatti nulla più che una minaccia ai sensi dell'art. 612 c.p. (“chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito...”) scriminata da una norma di legge che invece la consente.
In concreto si tratta di una comunicazione, sovente scritta (!), con la quale il questore invita (suggerisce, consiglia, cerca di indurre) qualcuno a cambiare condotta, sulla base di una valutazione discrezionale dell'ufficio, sempre però basata su “elementi di fatto”, concetto giuridico estremamente scivoloso (diciamo pure viscido) che può configurarsi anche semplicemente in una ordinaria informativa Digos.
Il TAR Trento (sentenza n° 316/ 04) ha chiarito che l'avviso orale deve essere sempre eseguito oralmente e personalmente da parte del Questore. L'atto non può quindi essere delegato, come spesso succede.
L'avviso orale – che ha sostituito la precedente diffida ( a sua volta introdotta dopo la declaratoria di incostituzionalità dei “tre porcellini” ammonizione, foglio di via e confino) mantenendone però tutte le caratteristiche fattuali onde consentirne da parte del Questore il medesimo utilizzo a scopo preventivo/repressivo – costituisce presupposto necessario per la successiva emanazione di misure di prevenzione (altro bell'istituto di democrazia diretta). Questo simpatico marchingegno giuridico (avviso orale+ misura di sicurezza+ reato per la sua eventuale violazione) ha ben poco da spartire con le garanzie costituzionali in tema di responsabilità penale, certezza della pena e diritto di difesa ma è del tutto coerente ad un ordinamento giuridico che riesce a salvare dall'eccezione di costituzionalità i Centri d'Internamento Temporaneo (salvo poi scandalizzarsi per le leggi ad personam...). Si tratta di un tipico istituto giuridico da Stato di Polizia.
Una recente sentenza del Tar Campania (Sez. V, 11 ottobre 2007 / 17 ottobre 2007, n. 9587 (Pres. est. Onorato) consente di esaminare l'istituto un po' più da vicino e nella sua pratica attuazione.
Afferma il Tribunale che “l' avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge - che rappresenta, invero, la misura più tenue tra quelle previste dalla legge n. 1423/1956 e costituisce la condicio sine qua non per l'eventuale applicazione delle misure di cui alla stessa legge - ben può essere motivato con riferimento anche a semplici sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere l'appartenenza ad una delle menzionate categorie ex art. 1 L. 1423/1956.
Infatti, presupposto per l'emanazione dell'avviso in questione non è l'esistenza, secondo quanto sopra precisato, di "specifiche prove" sulla commissione di reati, essendo sufficienti, appunto, anche meri sospetti sugli elementi di fatto che, secondo la regola della logica e della ragionevolezza, inducano la competente Amministrazione a ritenere la sussistenza di quelle condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo all'applicazione di misure di prevenzione.
In altri termini, circa l'applicabilità da parte del Questore dell'avviso orale previsto dall'art. 4 L. 1423/1956, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la commissione di specifici reati, essendo sufficiente che l'Autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità, nel soggetto destinatario dell'avviso, di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici”.
Le categorie di soggetti nei confronti dei quali la legge consente l'avviso orale sono le seguenti:

- coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

- coloro, che per la condotta ed il tenore di vita, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
A tali requisiti legali, ritenuti di per sé indice di pericolosità sociale meritevole di interesse preventivo da parte dei soggetti preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la giurisprudenza ha poi aggiunto quello della attualità delle condotte (da ultimo vedasi Trib. Monza – sez. misure di prevenzione - 12.3.10, in www.camerapenalemonza.it).
L'uso dell'avviso orale nei confronti di militanti antagonisti (variamente inteso il concetto e comprensivo quindi di tutti coloro che manifestano contro il sistema economico/ sociale capitalista/neoliberista) risulta francamente abnorme (la pericolosità sociale è concetto strettamente correlato all'attività criminosa in senso stretto) e quindi tale da potersi considerare un abuso. L'abuso del questore, che è pubblico ufficiale, non è atto indifferente, bensì produttivo di responsabilità penale ai sensi dell'art. 323c.p. configurando il reato di abuso d'ufficio.
Se infatti l'avviso orale viene pronunciato nei confronti di qualcuno che: a) prima ipotesi: non possa ritenersi abitualmente dedito a traffici illeciti; b) seconda ipotesi: non risulti avere una condotta o un tenore di vita basato su proventi di attività delittuose; c) terza ipotesi: non tenga un comportamento che faccia ritenere esser dedito alla commissione di reati verso minorenni, sanità, sicurezza e tranquillità sociale, si è di fronte ad un uso distorto e strumentale dell'istituto.
E' infatti evidente come il legislatore abbia inteso tenere sotto controllo quegli ambiti in cui il delitto, inteso come condotta antisociale per eccellenza, si sostanzia in una serie di comportamenti esteriori (appunto condotte, comportamenti, tenore di vita) tali da mettere l'autorità di p.s. sull'avviso. Ma la militanza politico/ sindacale, quand'anche condotta con metodi energici, non potrà mai costituire ragione sufficiente a giustificare l'avviso orale in assenza di altri elementi di fatto attuali riconducibili alle ipotesi previste dalla norma. Pare francamente improbabile (e certamente deprecabile dovesse capitare) che la militanza antagonista sfoci o possa sfociare in traffici illeciti o consentire un tenore di vita in qualche modo basato su proventi da delitto. Più delicata invece la valutazione con riferimento alla terza ipotesi, volutamente più generica e fumosa. Potrebbe infatti comprendere qualunque tipo di reato in quanto la delimitazione normativa che fa riferimento al soggetto o al bene giuridico offeso (minori, sanità, sicurezza e tranquillità sociale) è molto ampia. In particolare, potendosi escludere i reati nei confronti dei minori e della sanità, sono i concetti di sicurezza e soprattutto di tranquillità pubblica a costituire indubbi rischi e possibili strade per abusi dell'avviso orale. E' infatti ovvio che l'attività politico/ sindacale certamente turbi la tranquillità sociale (anzi, ha proprio quello scopo sovente), si pensi allo sciopero ma anche alle altre forme di conflitto lecito (manifestazione, presidio, volantinaggio) ma anche illecito (affissioni abusive, sit in, blocchi stradali, scontri con le forze dell'ordine). Ma è altrettanto vero che tale turbamento, essendo connaturato all'attività stessa che è non solo ammessa ma tutelata e favorita dall'ordinamento e dalla Costituzione, non può certo essere considerata alla stregua di un qualunque delitto comune e comunque certamente non in uno stato che si reputa democratico. Rientra infatti (o dovrebbe rientrare) nella normalità di una democrazia partecipativa in cui le tensioni e le lotte sociali possono anche sfociare in episodi di forte tensione e scontro ma che non possono per ciò solo essere impediti con la repressione, tanto meno preventiva, dovendosi invece accettare anche i rischi della dialettica democratica comunque sempre preferibili ad ogni forma di Stato di Polizia.
Quanto alla sicurezza è invece indubbio che si tratti di un parametro di riferimento delle condotte dei cittadini che l'ordinamento ha il dovere di considerare, ma anche in questo caso l'eventuale pericolosità sociale per la sicurezza non potrà ricavarsi solo ed esclusivamente dalle condotte di militanza politico/ sindacale siano esse lecite ma anche illecite (chiaramente i comportamenti illeciti saranno perseguiti in quanto tali). La motivazione politico/ sindacale, purchè genuina e non strumentale alla commissione di altri delitti, nel nostro ordinamento costituzionale, è di per sé incompatibile con qualunque avviso dell'autorità di p.s. E' incompatibile essendo un diritto di libertà fondamentale. E' corretto quindi affermare che il questore non si può permettere (non ne ha l'autorità) di procedere ad avviso orale nei confronti di chi svolge attività politico/ sindacale in quanto l'ordinamento deve sempre far prevalere la tutela dei diritti, che sono individuali e collettivi, alla libertà e attività sindacale, alla parola e all'opinione, a manifestare e a criticare le istituzioni e le loro scelte. Qualunque avviso orale rivolto a soggetti che esercitano questi diritti è un abuso e come tale deve essere sempre denunciato e perseguito.
Altra cosa sono i singoli reati commessi nello svolgimento delle attività di militanza politico/ sindacale, che l'ordinamento persegue in quanto tali. Com'è noto esistono anche specifiche fattispecie associative fatte apposta per reprimere proprio l'attività politico/ sindacale svolta al di fuori dei limiti posti dalla legge penale che ricomprendono persino condotte singolarmente e normalmente lecite. Si tratta di delitti introdotti nel periodo fascista e sinora sempre salvati, con alcune inevitabili precisazioni per renderli meno indigesti, dalla Corte Costituzionale ma il cui utilizzo da parte delle procure è stato sinora abbastanza maldestro; ciò purtroppo non esclude che la loro esistenza costituisca un serio pericolo sociale (questo sì) per la libertà di svolgimento dell'attività politico/ sindacale e tanto più per il dissenso antagonista.
Alessio Ariotto, Retelegale Torino
venerdì 12 febbraio 2010
In attesa dell'ennesima proroga dell'esecuzione degli sfratti il dramma dei senza casa si fa di giorno in giorno più grave . Ormai la situazione è tale da sollecitare iniziative urgenti ed emergenziali. La situazione è nota: centinaia di migliaia di persone non possono più permettersi di pagare affitti e mutui e vengono cacciate mentre altrettanti alloggi rimangono vuoti. Il mercato immobiliare ha trovato un suo equilibrio a danno dei redditi bassi, che aumentano sempre di più a causa della crisi. Se così non fosse gli alloggi sfitti sarebbero molti meno.
Questo dramma non trova soluzione, come sarebbe auspicabile e prevedibile, nell'edilizia pubblica: non si costruiscono abbastanza case popolari e si abbandona sovente al degrado il patrimonio esistente, sicuramente per mancanza di fondi ma anche per una evidente volontà politica asservita al libero mercato.
Da più parti s'invocano quindi provvedimenti drastici, quanto meno per sopperire alla situazione contingente per poi passare ad una diversa gestione del bisogno abitativo. Nell'inerzia del legislatore è l'autorità amministrativa a doversi far carico della responsabilità, anche con scelte coraggiose, che però sono rarissime.
In questo senso lo strumento legale più efficace è certamente la requisizione degli immobili vuoti o inutilizzati, siano essi privati o pubblici.
La normativa in proposito e l'elaborazione giurisprudenziale recente non autorizzano però ad eccessivo ottimismo, ancorate come sono al concetto di “grave necessità pubblica” che in Italia corrisponde da sempre a “catastrofe naturale”, ovverosia terremoti, alluvioni e altri disastri.
In realtà il dato normativo di riferimento, l'art. 7, L. n. 2248/1865, all. E (non è un errore, è proprio una legge del 1865!), dispone che “allorchè per grave necessità pubblica l'Autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata...essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti”. Trattasi quindi di norma “in bianco” ad amplissima discrezionalità.
Chiaramente la disposizione, emanata ben prima della Costituzione, ha dovuto subire non pochi interventi di interpretazione e di aggiornamento da parte della giurisprudenza per essere adattata in particolare all'art. 42 della Carta del 1948, ove si afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti e che può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La competenza a requisire è pacificamente in capo al Prefetto e solo in caso di inerzia di questi può essere esercitata dal Sindaco.
In particolare è stato poi affermato che il potere di ordinanza ex art. 7, L. n. 2248/ 1865, all. E debba altresì rispettare, per quanto riguarda l'esercizio da parte del Sindaco, i requisiti previsti dall'art. 54 T.U.E.L. (art. 38, comma 2, L. n. 142/ 90) che al comma 4 dispone che “ Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.
La preventiva comunicazione al Prefetto farebbe peraltro propendere per un potere (dovere) esclusivo del Sindaco e semmai concorrente con quello del Prefetto.
E' quindi evidente che il problema che si pone è quello di poter inquadrare l'emergenza sfratti nella fattispecie prevista dal combinato disposto delle due norme e che richiede la ricorrenza di una grave necessità pubblica da prevenire o eliminare qualora minacci l'incolumità e la sicurezza urbana.
Sia i TAR che la Cassazione Penale hanno sostenuto che le esigenze abitative di nuclei familiari colpiti da sfratto non può ritenersi né eccezionale né tanto meno imprevedibile essendo invece la regola in ogni contesto urbano a differenza ad esempio di un crollo (vedasi TAR Roma 3534/04; TAR Catania 1154/ 04; Cass. Pen., n. 38259/ 07).
La prospettazione non convince, essendo fondata com'è solo sull'id quod plerumque accidit, di per sé inidoneo a descrivere i limiti di un potere statale. Paradossalmente poi lo strumento della requisizione, postulando l'esistenza di una situazione di urgenza o di emergenza non diversamente risolvibile, potrebbe legittimare condotte generalizzate di occupazione illecita o di morosità colpevole tali da creare i presupposti di un pericolo persino per l'ordine pubblico in caso di sgomberi e imporre quindi, sotto ricatto, l'adozione del provvedimento di requisizione.
E' quindi necessario ancorare lo strumento ad una lettura più coerente al precetto costituzionale che soprattutto tenga conto, come pare inevitabile per dare corretta applicazione alla regola della funzione sociale della proprietà privata, delle condizioni del mercato, dello stato dell'economia nazionale ed internazionale, del costo della vita, individuando così quelle condizioni di urgenza non diversamente risolvibili se non con la (temporanea e salvo indennizzo) compressione della proprietà privata.
Alessio Ariotto, Retelegale Torino
venerdì 8 gennaio 2010
La crisi ha fatto aumentare i pignoramenti immobiliari. Non sempre però il danno lo subisce solo il pignorato ma, a quanto pare, anche chi ha avuto la sfortuna di stipulare un contratto di locazione con qualcuno che poi subisce il pignoramento.
Fermo restando che un contratto di locazione stipulato dopo il pignoramento non è opponibile al creditore procedente, anche un contratto stipulato prima della trascrizione del pignoramento non garantisce del tutto al conduttore la possibilità di vivere tranquillo nella sua abitazione.
Pacifico in giurisprudenza che il contratto di locazione in corso alla data del pignoramento mantenga validità sino alla scadenza, ma che non possa aversi tacita riconduzione (ossia rinnovo automatico in assenza di disdetta nei termini) ma solo l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione a proseguire la locazione, parrebbe però ovvio prevedere che in assenza di autorizzazione il conduttore debba essere sfrattato secondo le regole ordinarie, onde non trovarsi in una situazione più svantaggiosa rispetto a quella del conduttore che ha stipulato con un locatore non vittima di pignoramento, situazione di cui il conduttore non è assolutamente responsabile.
Invece l'art. 586 c.p.c., al comma 2, stabilisce che il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato è anche titolo esecutivo per il rilascio e quindi utilizzabile in danno del conduttore alla stregua di una convalida di sfratto.
In tale senso il Tribunale di Torino, con ordinanza 1.4.09 (R.G. nー3524/09,inedita).
Assolutamente non convincente appare l'argomentazione secondo cui in assenza di tacita riconduzione il decreto di trasferimento sarebbe utilizzabile quale titolo esecutivo anche in danno del conduttore di alloggio in forza di contratto stipulato (e registrato) anteriormente al pignoramento. Come detto il conduttore che abbia stipulato con un locatore poi vittima di pignoramento risulta infatti subordinato ad un procedimento di rilascio rispetto al quale non ha né possibilità di contraddire né tanto meno modo di far valere eventuali vizi del contratto o comunque questioni che possono il qualche modo influire sulla sua durata ed eventualmente postergare il termine di scadenza. Ciò pare integrare un'ipotesi di illegittimità costituzionale dell'art. 586 c.p.c., comma 2, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., questione sollevata nel citato procedimento e sbrigativamente risolta dal Tribunale attraverso un ultroneo riferimento all'art. 560 c.p.c., comma 2. Richiama il Tribunale la giurisprudenza della Cassazione (sez. IIIー, n. 26238/ 07 in Mass. Giust. Civ., 2007, 12) secondo cui “ ...la peculiare funzione del pignoramento nell'ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina...”.
Pare invece poco corretto e contrario ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (ormai sempre meno di moda!) far prevalere il diritto di credito sul ben più rilevante diritto alla casa.
Ma forse quello che vien fatto prevalere è il diritto di proprietà dell'aggiudicatario, il che è anche peggio...

Alessio Ariotto, Retelegale Torino
domenica 20 dicembre 2009
L'art, 28 comma 1 del D.Lgs. n° 81/08 ( Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che “ La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi”.
La norma contiene un richiamo esplicito (in gergo dicesi “rinvio recettizio”) ad una fonte esterna, individuata in un accordo europeo dell'8.10.04, che si occupa di un particolare tipo di rischio lavorativo, definito – ovviamente con terminologia mutuata dalla medicina - “stress lavoro- correlato”.
Questo rinvio introduce quindi nell'ordinamento italiano una fonte – di formazione negoziale in quanto trattasi appunto di accordo “europeo” ossia intervenuto fra soggetti di rilevanza comunitaria, poi vedremo chi e come – con la funzione di specificare un rischio lavorativo ritenuto evidentemente meritevole di particolare attenzione: il legislatore ha infatti collocato i rischi da stress “lavoro- correlato” fra i rischi definiti espressamente “particolari”.
Anche in cosa consista la particolarità del rischio da stress “lavoro- correlato” emergerà da questa breve trattazione.
L'accordo in parola è stato recepito in Italia – secondo quanto stabilito dall'accordo europeo stesso che quindi, usando un famoso brocardo “se la canta e se la suona” - con accordo interconfederale 9.6.08 fra le organizzazioni dei datori di lavoro e i tre sindacati concertativi. In esso è riportata la traduzione autentica e giuridicamente valida dell'accordo europeo.
La sola lettura piana del testo è di per sé fonte di divertimento, se non si trattasse di argomento serissimo. L'art. 1 infatti esordisce affermando che “lo stress lavoro- correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori”. E' vero, non è uno scherzo.
Tale “preoccupazione” (e quando a livello europeo sorgono preoccupazioni è lecito preoccuparsi) ha indotto le parti sociali (sempre loro) ad introdurre la questione nel programma di Dialogo Sociale 2003- 2005 (si tenga conto che l'accordo europeo era del 2004, mentre il recepimento in Italia è del 2008, quindi nel frattempo la discussione fra le parti sociali dovrebbe essersi esaurita, ma evidentemente alle nostre parti sociali è sfuggito).
Il Dialogo Sociale, come ormai chi si occupa di lavoro dovrebbe sapere, è l'evoluzione in peggio della concertazione: si discute dei problemi del lavoro e poi si risolvono cercando di far meno danno possibile ai profitti delle imprese.
In questo ambito, come vedremo, i dialoghi sullo stress “lavoro- correlato”, potrebbero riservare interessanti sorprese.
Rimandando l'analisi dettagliata dell'accordo ad altra sede, merita richiamare alcuni passaggi significativi.
All'art.2 (finalità) comma 2, si afferma che obiettivo dell'accordo non è quello di attribuire la responsabilità dello stress all'individuo ma di offrire a datori di lavoro e lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro- correlato.
Al comma 3, ancora più chiaramente, si dice che “le parti sociali europee, riconoscendo che le molestie e la violenza sul posto di lavoro sono potenziali fattori di stress lavoro- correlato, verificheranno nel programma di lavoro del Dialogo Sociale 2003- 2005, la possibilità di negoziare uno specifico accordo su tali temi. Pertanto il presente accordo non concerne la violenza, le molestie e lo stress post- traumatico”.
La traduzione della norma citata è evidente: ne parleremo ma non risolveremo il problema, ma soprattutto che nessuno si azzardi a coinvolgere la problematica dello stress lavoro- correlato con il dramma delle condizioni di lavoro degradanti, con lo sfruttamento e la demoralizzazione dei lavoratori, con gli abusi e con tutto ciò che è contra legem. L'accordo non ne parla né ne vuole parlare.
Ma allora, di cosa stiamo parlando? L'impressione è che le parti sociali europee (più precisamente CES, ossia i sindacati europei, UNICE, la confindustria, UEAPME, artigiani, e CEEP, partecipate) abbiano steso un cordone sanitario attorno ai luoghi di lavoro in maniera da impedire il proliferare delle vertenze per stress lavorativo e circoscriverle a quei casi – appunto la violenza, le molestie e i traumi – ove vi è una correlazione diretta fra stress ed evento vietato. Prima vittima di questo modo di ragionare è la personalità morale del lavoratore – tutelata dalla Costituzione e dall'art. 2087 c.c. - che è pregiudicata non solo dai casi di violazione di norme penali (come appunto in presenza di violenza, molestia o trauma) ma anche - e forse soprattutto - dal sistema stesso di produzione (prima fordista e ora...post fordista) che aliena l'individuo e lo espone al rischio dello stress e con esso a gravi conseguenze sociali quali le diverse forme di dipendenza (droga, alcool, gioco) spingendolo verso condizioni sempre più border- line fino all'autoannullamento o al suicidio (più raramente alla presa di coscienza e alla reazione, magari militante).
L'art. 3 – che è un condensato di psicologia produttivistica - definisce lo stress lavoro- correlato come l'inadeguatezza di taluni a rispondere alle richieste e alle aspettative riposte in loro. Evidenzia come l'individuo sia in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, ma che non tutti reagiscono alla stessa maniera (Lapalisse, tanto per cambiare). Sottolinea come lo stress generato fuori dall'ambiente di lavoro posso influire sull'efficienza del lavoratore (ma il contrario, ossia che lo stress lavorativo influenzi sicuramente le condizioni di vita fuori dall'ambiente di lavoro nemmeno viene considerato). Infine individua nel contenuto del lavoro, nella sua gestione, nell'ambiente e nella comunicazione possibili fonti di stress.
L'art. 4 segnala alcuni campanelli d'allarme che, lungi dal costituire condizioni patologiche dell'ambiente di lavoro sarebbero invece sintomo di stress...dei lavoratori: assenteismo, notevole rotazione (!), conflitti interpersonali, lamentele. Dunque chi non accetta le condizioni è stressato, chi non si adegua è stressato. Avendo così individuato la fonte occorrerà intervenire per prevenire, eliminare o ridurre il problema. Quindi, via i disturbatori.
In sintesi l'approccio al problema del disagio lavorativo (o più correttamente dell'alienazione) è totalmente produttivistico e psicologico, con una marcata individualizzazione della procedura sia di monitoraggio del problema che di intervento successivo, che si configura come una vera e propria cura nei confronti del lavoratore malato di stress.
In conclusione il datore di lavoro che farà un buon piano anti-stress sarà al riparo da qualunque vertenza, avendo in precedenza detto...che c'era quel rischio e ciò col beneplacito dei sindacati concertativi (e probabilmente sotto l'egida degli Enti Paritetici veri cavalli di troia del neocorporativismo).
Il passo verso la certificazione anticipata della sicurezza del luogo di lavoro è breve!
L'inserimento di quest'accordo europeo – sottoscritto fra organismi privi di qualunque legittimazione democratica quali sono appunto le organizzazioni transnazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro – introduce nel nostro ordinamento un ulteriore strumento di sopraffazione della coscienza di classe dei lavoratori, mentre i datori di lavoro la loro coscienza di classe la mantengono ben salda e altrettanto efficacemente portano avanti la lotta di classe.
Con invidiabili risultati anche in tempo di crisi. Almeno in Italia.

Alessio Ariotto, Retelegale Torino
mercoledì 16 dicembre 2009
CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 01729/012) esecutiva dal 1 novembre 2004. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 novembre 2009 (mecc. 2008 06725/012) esecutiva dal 23 novembre 2009.

INDICE

Premessa

TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)

Articolo 1 - Composizione - Durata
Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa
Articolo 3 - Compensi
Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale

TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUANTO SOTTOPOSTI A PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE

Articolo 6 - Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione
Articolo 7 - Emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione
Articolo 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento
Articolo 9 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità
Articolo 10 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato
Articolo 11 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

Articolo 12 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio di custodia

TITOLO IV - REQUISITI ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI O SOCIO SANITARI CITTADINI

Articolo 13 - Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione
Articolo 14 - Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali e Socio Sanitari

TITOLO V - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO

Articolo 15 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa
Articolo 16 - Partecipazione al Fondo di Mutualità

TITOLO VI - NORME GENERALI

Articolo 17 - Procedimento amministrativo
Articolo 18 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi
Articolo 19 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze
Articolo 20 - Segreto d'ufficio


Premessa

Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati ai casi di emergenza abitativa come previsto dall'articolo 13 della Legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i..
Tale norma autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi.
Con il seguente regolamento si riordinano, pertanto, in modo organico i criteri in base ai quali la Commissione per l'Emergenza Abitativa, appositamente costituita, può individuare i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui all'articolo 11 della Legge Regionale sopra citata.
Vengono, inoltre, qui definite le modalità per l'accesso a contributi ed incentivi per favorire l'accesso al mercato privato della locazione.

TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)

Articolo 1 - Composizione - Durata

1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.
2. La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:
- l'Assessore alle Politiche per la Casa con funzione di Presidente;
- il Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino o suo delegato;
- tre Consiglieri comunali espressione della maggioranza;
- tre Consiglieri comunali espressione della minoranza;
- il Dirigente della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie - Settore Bandi e Assegnazioni del Comune di Torino o suo delegato;
- il Dirigente della Divisione Servizi Sociali - Settore Sostegno del Reddito del Comune di Torino o suo delegato;
- un rappresentante nominato dalle A.S.L. di Torino;
- un rappresentante delle associazioni che operano per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini ritenute maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti delle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia ritenute maggiormente rappresentative.
3. I suindicati componenti e i loro eventuali delegati sono individuati con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. La funzione di Segretario della Commissione, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, è attribuita ad un funzionario o impiegato del Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Emergenza Abitativa - della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie.
5. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione con ruolo di supporto tecnico - amministrativo:
- un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Assegnazione Alloggi;
- un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, Settore Convenzioni e Contratti - Ufficio Lo.C.A.Re;
- un Ufficiale o un Sottufficiale del Corpo di Polizia Municipale, distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, in qualità di relatore in merito agli accertamenti effettuati.
6. La Commissione ha carattere permanente.
7. Considerato, peraltro, la sua composizione mista tecnico-politica, i Consiglieri comunali che ne fanno parte vengono nominati con deliberazione di Giunta Comunale, su designazione della Conferenza dei Capigruppo, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.
Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.
2. La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa (generalmente due volte la settimana) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della Commissione per un periodo superiore a sei mesi.

Articolo 3 - Compensi

1. Ai componenti la Commissione o loro eventuali delegati, ad esclusione dell'Assessore, dei Dirigenti e dei Funzionari in P.O., viene corrisposto, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza il cui importo, attualmente fissato con Deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2002 in Euro 77,47 al lordo delle eventuali ritenute di legge, potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti dello stesso organo.
2. Al Segretario della Commissione, purché non Funzionario in P.O., spetta un compenso lordo pari ad Euro 55,00. Tale compenso potrà essere aggiornato con le stesse modalità sopra previste per l'adeguamento del gettone di presenza.

Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:
- formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di erps avanzate da nuclei familiari sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, come meglio indicate agli articoli 6 e seguenti del presente Titolo. Nei casi di procedure conseguenti a sentenze per inadempienze contrattuali del conduttore, la Commissione esprime parere negativo senza altre valutazioni di merito, pertanto esprime tale parere negativo per tutti gli srratti per morosità, ad eccezione delle deroghe previste al comma 2 dell'articolo 9;
- formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di e.r.p.s. avanzate da nuclei familiari titolari di contratto assistito, stipulato con la partecipazione della Città, in scadenza e non rinnovabile;
- formulazione di parere di merito in ordine alla sussistenza della condizione di emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali;
- formulazione di parere di merito in ordine alla possibilità di accesso da parte di nuclei familiari in emergenza abitativa ai contributi concessi dal Comune di Torino - Ufficio Lo.C.A.Re. a sostegno della locazione privata;
- formulazione sulle istanze volte ad accedere ad un contratto assistito, come previsto dalla relativa deliberazione della Giunta Comunale;
- valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;
- analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.
2. Il parere espresso dalla CEA ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i., il Comune può disporre in casi di particolare urgenza, anche in deroga al possesso dei requisiti di legittimità elencati nel successivo articolo, assegnazioni provvisorie di alloggio . In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della CEA chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente, informerà, comunque la Commissione nel corso della prima seduta utile.

TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale

1. I cittadini in condizioni di emergenza abitativa, la cui sussistenza è valutata nel merito dalla C.E.A., per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della Legge Regione Piemonte n. 46/1995 e s.m.i., di seguito elencati:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b) residenza anagrafica nel Comune di Torino;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
2. La valutazione in ordine al possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 9 della L.R.P. 46/1995 e s.m.i. che si pronuncia successivamente all'acquisizione del parere favorevole della C.E.A..

TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUANTO SOTTOPOSTI
A PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE

Articolo 6 - Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa
determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione

1. La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitati va, verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 5 del presente regolamento, anche i seguenti requisiti:
l) residenza del richiedente nell' alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
2) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
3) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;
4) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
5) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, né derivare da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc., inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);

6) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.

Articolo 7 - Emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione

1. In caso di sfratto per finita locazione non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli elencati nel precedente articolo.

Articolo 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa
determinata da decreto di trasferimento

1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva.
2. In caso di istanza presentata dall'inquilino, quest'ultimo dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento.
3. Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario.

Articolo 9 - Esclusione degli sfratti per morosità dall'assegnazione
in emergenza abitativa. Casi in deroga: ulteriori requisiti.

l. Gli sfratti per morosità nel pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie, come ogni altra procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione conseguente ad inadempienze contrattuali del conduttore, sono esclusi dalla disciplina delle assegnazioni di alloggi popolari effettuate a motivo di emergenza abitativa al di fuori delle graduatorie dei bandi e in tempi accelerati, che è contenuta in questo Titolo III richiamati i precedenti articoli, in particolare l'articolo 4 del Titolo I e l'articolo 5 unico del Titolo II, del presente Regolamento. La disposizione ha carattere generale ad eccezione delle specifiche deroghe previste al successivo comma 2.
2. In deroga alla disposizione generale contenuta nel precedente comma l, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a causa di sfratto per morosità esclusivamente i soggetti per i quali, oltre a quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, ricorrano anche gli ulteriori requisiti tra loro alternativi e sottoelencati ai numeri l, 2, 3, 4, 5:
1) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con fruizione alla data dell'insorgenza di "contributo economico a sostegno del reddito" come denominato nei provvedimenti dei competenti Servizi Sociali;

2) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso alla stessa data dei requisiti per la fruizione, allorché il nucleo si sia rivolto ai Servizi Sociali per richiederne l'intervento;
3) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso di tali requisiti alla data di valutazione della domanda da parte della C.E.A., qualora l'interessato abbia presentato la richiesta di contributo nel periodo immediatamente successivo alla data di insorgenza della morosità;
nelle sopra elencate tipologie 1), 2) e 3) non rileva ai fini dell'accoglimento della domanda alcun'altra erogazione di benefici anche economici né prestazione di assistenza;
4) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare al di sotto del 50% dell'importo costituente il limite di accesso all'erps perdurante per almeno sei mesi, durante i quali sia insorta la morosità, dovuta a cause indipendenti dalla volontà del nucleo stesso come perdita del posto di lavoro o riduzione dell'orario, mobilità, infortunio sul lavoro, ecc.;
5) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili in presenza di gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare.

Articolo 10 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato

1. La C.E.A. può considerare casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
1) residenza da almeno due anni in Torino nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;
2) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.

2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.

Articolo 11 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa
determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

1. In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) o di cessazione della convivenza di fatto in presenza di figli minori, che assegna l'alloggio familiare, il soggetto tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell' emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.

Articolo 12 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa
determinata da provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio di custodia

1. Il titolare di alloggio di custodia o di portineria, tenuto al rilascio dello stesso per cause indipendenti dalla sua volontà (ordinanza di fine servizio, trasferimento, disposto per volontà dell'Amministrazione, ad altro incarico che non preveda alloggio di custodia, etc.) può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.
2. Qualora si tratti di alloggio di custodia assegnato a dipendente pubblico, costituisce titolo per la presentazione della domanda suindicata l'ordinanza emessa dal Settore di appartenenza del dipendente.
3. Non sussiste emergenza abitativa nei casi di richiesta di rilascio dell'alloggio di custodia o portineria dovuti a licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, periodo di prova non superato o casi analoghi.

TITOLO IV - REQUISITI ULTERIORI PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI O SOCIO SANITARI CITTADINI

Articolo 13 - Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione

1. L'articolo 13 della Legge Regione Piemonte n. 46 del 1995 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare gravi particolari esigenze atte a configurare situazioni di emergenza abitativa.
2. Nell'ambito di tale facoltà e dei loro strumenti professionali, i Servizi Sociali territoriali ed i Servizi Socio Sanitari delle A.S.L. cittadine possono segnalare alla C.E.A. nuclei familiari che hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi sociali mirati all'inserimento o al recupero dell'autonomia.

Articolo 14 - Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari
segnalati dai Servizi Sociali e Socio Sanitari

1. Nell'ambito del processo d'aiuto descritto all'articolo 13, i Servizi Sociali ed i Servizi Socio Sanitari della Città possono segnalare alla C.E.A. per l'assegnazione di una casa pubblica, i nuclei che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni tali da ricondurre il caso nell'ambito dell'emergenza abitativa:
1) siano inseriti in strutture o istituzionalizzati, quali gli ospiti in strutture di accoglienza, comunità, minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età, persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture;
2) siano a rischio di istituzionalizzazione se tale rischio è determinato da abitazione estremamente inadeguata o degradata ed il relativo disagio abitativo causi convivenze gravemente conflittuali con persone del nucleo familiare portatrici di gravi problemi di tipo sanitario o psicologico-psichiatrico;
3) siano privi di un'abitazione e conducano stili di vita marginali (in particolare i c.d. "senza fissa dimora") e nei cui confronti i Servizi effettuino la segnalazione ai fini della chiusura del processo di aiuto;
4) vivano in alloggi non adeguati a causa di gravi difficoltà motorie o patologiche fortemente invalidanti di cui siano portatori.

TITOLO V - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI
A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO

Articolo 15 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa

1. Al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A., in caso di stipulazione di un regolare contratto di locazione, è prevista la possibilità di erogare un contributo all'inquilino, un incentivo economico al proprietario accompagnato da un'assicurazione contro il rischio di morosità mediante un fondo di garanzia appositamente costituito.
2. Per accedere a tali benefici, l'inquilino deve presentare apposita istanza e possedere i seguenti requisiti:
1) essere residente in Torino;
2) essere in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dall'articolo 2 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., fatta eccezione per il reddito del nucleo familiare che in ogni caso non può essere superiore al limite di cui al citato articolo 2 aumentato nella percentuale fissata con deliberazione della Giunta Comunale. Inoltre, per i cittadini extra-comunitari, è sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché lo svolgimento di attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
3) essere soggetto a sfratto esecutivo o trovarsi in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A. quali, ad esempio: abitare, in condizioni di disabilità, un alloggio con barriere architettoniche; abitare un alloggio sotto-dimensionato, con rapporto persone/vani abitabili superiore a 2; abitare un alloggio privo di servizi igienici completi o di impianto di riscaldamento;
4) aver stipulato un nuovo contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
5) il nuovo contratto di locazione deve essere relativo ad un alloggio, situato nell'ambito della provincia di Torino, nel quale il nucleo familiare richiedente deve stabilire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

3. Al proprietario dell'alloggio potrà essere riconosciuto un incentivo qualora stipuli un regolare contratto di locazione con un inquilino in possesso dei requisiti sopra elencati.
4. L'ammontare dei contributi e degli incentivi e le relative modalità di erogazione sono disciplinate da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'effettiva erogazione dei contributi e degli incentivi, indicati nel presente articolo e nel successivo articolo 16, è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie a tal fine stanziate.
Articolo 16 - Partecipazione al Fondo di Mutualità

1. Sempre al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa, i competenti Uffici Comunali possono segnalare a cooperative edilizie a proprietà indivisa i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 14, che siano stati inseriti nell'apposito elenco approvato dalla C.E.A..
2. Inoltre, qualora la cooperativa edilizia preveda, per obbligo statutario, il versamento, da parte del socio inquilino, di un fondo di mutualità al fine dell'assegnazione dell'alloggio, la Città, nell'ambito di intercorse intese con la cooperativa, versa una quota del fondo di mutualità, dell'entità prevista da specifica deliberazione della Giunta Comunale.
3. La cooperativa edilizia contabilizza detta quota in capo al Comune e l'inquilino deposita la quota di fondo di mutualità residua. Alla cessazione del rapporto locativo, la cooperativa edilizia restituirà al Comune e all'inquilino le quote di fondo di mutualità rispettivamente depositate.

TITOLO VI - NORME GENERALI

Articolo 17 - Procedimento amministrativo

1. Per quanto concerne il procedimento amministrativo ed i relativi termini si rimanda all'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 18 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi

1. Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.
2. La C.E.A. esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla Commissione ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici.

Articolo 19 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa e successivamente alle segnalazioni inoltrate dai Servizi Socio-Sanitari, gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.

2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Nucleo dei Vigili Urbani distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Articolo 20 - Segreto d'ufficio

1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

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