venerdì 12 febbraio 2010
In attesa dell'ennesima proroga dell'esecuzione degli sfratti il dramma dei senza casa si fa di giorno in giorno più grave . Ormai la situazione è tale da sollecitare iniziative urgenti ed emergenziali. La situazione è nota: centinaia di migliaia di persone non possono più permettersi di pagare affitti e mutui e vengono cacciate mentre altrettanti alloggi rimangono vuoti. Il mercato immobiliare ha trovato un suo equilibrio a danno dei redditi bassi, che aumentano sempre di più a causa della crisi. Se così non fosse gli alloggi sfitti sarebbero molti meno.
Questo dramma non trova soluzione, come sarebbe auspicabile e prevedibile, nell'edilizia pubblica: non si costruiscono abbastanza case popolari e si abbandona sovente al degrado il patrimonio esistente, sicuramente per mancanza di fondi ma anche per una evidente volontà politica asservita al libero mercato.
Da più parti s'invocano quindi provvedimenti drastici, quanto meno per sopperire alla situazione contingente per poi passare ad una diversa gestione del bisogno abitativo. Nell'inerzia del legislatore è l'autorità amministrativa a doversi far carico della responsabilità, anche con scelte coraggiose, che però sono rarissime.
In questo senso lo strumento legale più efficace è certamente la requisizione degli immobili vuoti o inutilizzati, siano essi privati o pubblici.
La normativa in proposito e l'elaborazione giurisprudenziale recente non autorizzano però ad eccessivo ottimismo, ancorate come sono al concetto di “grave necessità pubblica” che in Italia corrisponde da sempre a “catastrofe naturale”, ovverosia terremoti, alluvioni e altri disastri.
In realtà il dato normativo di riferimento, l'art. 7, L. n. 2248/1865, all. E (non è un errore, è proprio una legge del 1865!), dispone che “allorchè per grave necessità pubblica l'Autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata...essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti”. Trattasi quindi di norma “in bianco” ad amplissima discrezionalità.
Chiaramente la disposizione, emanata ben prima della Costituzione, ha dovuto subire non pochi interventi di interpretazione e di aggiornamento da parte della giurisprudenza per essere adattata in particolare all'art. 42 della Carta del 1948, ove si afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti e che può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La competenza a requisire è pacificamente in capo al Prefetto e solo in caso di inerzia di questi può essere esercitata dal Sindaco.
In particolare è stato poi affermato che il potere di ordinanza ex art. 7, L. n. 2248/ 1865, all. E debba altresì rispettare, per quanto riguarda l'esercizio da parte del Sindaco, i requisiti previsti dall'art. 54 T.U.E.L. (art. 38, comma 2, L. n. 142/ 90) che al comma 4 dispone che “ Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.
La preventiva comunicazione al Prefetto farebbe peraltro propendere per un potere (dovere) esclusivo del Sindaco e semmai concorrente con quello del Prefetto.
E' quindi evidente che il problema che si pone è quello di poter inquadrare l'emergenza sfratti nella fattispecie prevista dal combinato disposto delle due norme e che richiede la ricorrenza di una grave necessità pubblica da prevenire o eliminare qualora minacci l'incolumità e la sicurezza urbana.
Sia i TAR che la Cassazione Penale hanno sostenuto che le esigenze abitative di nuclei familiari colpiti da sfratto non può ritenersi né eccezionale né tanto meno imprevedibile essendo invece la regola in ogni contesto urbano a differenza ad esempio di un crollo (vedasi TAR Roma 3534/04; TAR Catania 1154/ 04; Cass. Pen., n. 38259/ 07).
La prospettazione non convince, essendo fondata com'è solo sull'id quod plerumque accidit, di per sé inidoneo a descrivere i limiti di un potere statale. Paradossalmente poi lo strumento della requisizione, postulando l'esistenza di una situazione di urgenza o di emergenza non diversamente risolvibile, potrebbe legittimare condotte generalizzate di occupazione illecita o di morosità colpevole tali da creare i presupposti di un pericolo persino per l'ordine pubblico in caso di sgomberi e imporre quindi, sotto ricatto, l'adozione del provvedimento di requisizione.
E' quindi necessario ancorare lo strumento ad una lettura più coerente al precetto costituzionale che soprattutto tenga conto, come pare inevitabile per dare corretta applicazione alla regola della funzione sociale della proprietà privata, delle condizioni del mercato, dello stato dell'economia nazionale ed internazionale, del costo della vita, individuando così quelle condizioni di urgenza non diversamente risolvibili se non con la (temporanea e salvo indennizzo) compressione della proprietà privata.
Alessio Ariotto, Retelegale Torino

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